Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale.
GU n. 144 del 21-6-2002
testo in vigore dal: 22-6-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di garantire la sicurezza nella circolazione stradale,
in considerazione dell'ormai iniziato esodo estivo e
dell'incremento considerevole dei veicoli su strade ed
autostrade;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
i Ministri dell'interno e della giustizia;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Le disposizioni degli articoli 11 e 12 del
decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, hanno effetto a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 2.
1. Al comma 2, secondo periodo, dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "viva voce", sono inserite le seguenti: "o dotati di auricolare".
Art. 3.
1. Al comma 5 dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, le parole: "tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dal regolamento", sono sostituite dalle seguenti: "tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l)".
Art. 4.
1. Sulle autostrade, sulle strade extraurbane
principali, nonché sulle altre strade, individuate con
apposito decreto dal prefetto, ai sensi del comma 2, gli
organi di polizia stradale, di cui al comma 1 dell'articolo 12
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le
direttive fornite dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono
impiegare od installare dispositivi o mezzi tecnici di
controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza
delle violazioni alle norme di
comportamento stabilite
dall'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. Il prefetto, sentiti gli organi locali di polizia
stradale, e su conforme parere degli enti proprietari,
individua le strade di cui al comma 1, tenendo conto del tasso
di incidentalità, delle condizioni strutturali e
plano-altimetriche, di traffico o di altre cause per le quali
non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare
pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità
del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei
soggetti controllati.
Art. 5.
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
2. Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.